Art. 2.
(Azione di verifica).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero

 

Pag. 4

dell'interno avvia una verifica sull'andamento nell'ultimo quinquennio degli oneri per rimborsi per permessi retribuiti erogati ai componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, al fine di verificare eventuali anomalie e abusi, di cui è data tempestiva comunicazione alla Corte dei conti e all'autorità giudiziaria.