Art. 2.
(Azione di verifica).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero
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dell'interno avvia una verifica sull'andamento nell'ultimo quinquennio degli oneri per rimborsi per permessi retribuiti erogati ai componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, al fine di verificare eventuali anomalie e abusi, di cui è data tempestiva comunicazione alla Corte dei conti e all'autorità giudiziaria.